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CISL FIRENZE PRATO

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lavorare OCCASIONALMENTE

Caro lavoratore,
ricorda che

Sei un lavoratore occasionale se vieni pagato con i voucher INPS o con notula.

- i VOUCHER sono dei ''buoni lavoro'' che i datori di lavoro acquistano direttamente dall'INPS e che possono essere utilizzati entro certi limiti
- dal 01/01 al 31/12/2016 puoi lavorare con i voucher per un massimo di 7000€
- hanno un valore di 10 € ciascuno, di cui 7.50€ di pagamento netto e 2.50€ di contributi INPS
- puoi ritirarli direttamente alle Poste e/o Tabacchi
- Il lavoro a NOTULA (o prestazione occasionale) è una prestazione di lavoro resa ad un committente (datore di lavoro) in forma di collaborazione autonoma e non vincolata che può essere svolta entro certi limiti
- puoi lavorare massimo 30 giorni nel corso dell'anno per lo stesso committente
- il tuo guadagno massimo può essere di 5000€ nell'anno solare (comprensivi della ritenuta d'acconto che il datore di lavoro trattiene dal pagamento)
- sotto la soglia dei 5000€ non ci sono versamenti contributivi all'INPS. Se invece superi questa soglia devi iscriverti alla Gestione Separata INPS.

NOVITa' SUI VOUCHER

Il Consiglio dei ministri il 23/09/16 ha approvato il decreto correttivo del Jobs act, dando l'ok definitivo alla tracciabilità dei cosiddetti 'buoni lavoro' destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio (utilizzati in diversi settori, dal turismo all'agricoltura), del valore nominale di 10 euro. 
Il consiglio dei ministri fissa l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione stessa.
La disciplina è modificata per l'agricoltura: in questo settore, i committenti sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni (non più a 7 giorni, come inizialmente previsto nello schema del decreto correttivo approvato in via preliminare a giugno).

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